Glossario del Trust

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    È il destinatario dei beni segregati in Trust e delle utilità che ne derivano. Normalmente i Beneficiari sono i discendenti ma possono essere altre persone fisiche o anche una persona giuridica.   Il trust si caratterizza per la possibilità di nominare beneficiari persone al di fuori dell’ambito familiare ma che hanno avuto un ruolo importante nella vita del disponente (v. coppie di fatto).

    La posizione beneficiaria può essere determinata sin dall’origine nell’atto istitutivo dal disponente (fixed trust) oppure essere rimessa alle determinazioni del trustee, del guardiano o di un terzo soggetto (discretionary trust). Nel periodo di vigenza del trust, i beneficiari non sono proprietari dei beni, ma solo titolari di un’aspettativa sul fondo o sul reddito del trust.

    É la persona fisica o giuridica, designata nell’atto istitutivo del trust con la specifica funzione di vigilare sulla correttezza dell’operato del Trustee.

    Il disponente può attribuire al guardiano poteri più o meno incidenti sulle scelte del trustee quali: diritto di essere sentito, potere di dare il proprio benestare, di rimuovere il trustee, operare delle verifiche e di agire nei confronti del trustee. Quello che non può e non deve fare è di sostituirsi al trustee nell’amministrazione dei beni in trust, assumendo un ruolo attivo. Il Guardiano rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per i beneficiari che necessitino di informazioni riguardo l’amministrazione del trust o aiuto per entrare in possesso della propria quota.

    É la figura più importante dell’intero istituto. Colui che in nome e per conto del Disponente riceve tali beni e/o diritti al fine di gestirli e amministrarli secondo le regole della diligenza e correttezza affinché il patrimonio del Trust, sia vincolato alle finalità stabilite in sede di redazione dell’atto istitutivo. Trustee possono anche essere trust company, ossia società che si occupano di assistere i clienti nella istituzione dei trust e nella successiva gestione dei patrimoni. Chiunque, purché legalmente capace di agire, può rivestire il ruolo di trustee.

    Il Trustee ha la piena facoltà di gestire ufficialmente i beni del Disponente ma non ne diventa proprietario. Sulla carta ne detiene la titolarità (altrimenti non potrebbe disporne), ma questi non rientrano nel suo patrimonio personale o societario.

    I beni in trust sono “segregati”, dunque sono separati dal patrimonio personale del Trustee e pertanto non aggredibili o assoggettabili alle pretese di eventuali creditori.

    Il trustee, oltre agli obblighi previsti dall’atto istitutivo, deve rispettare una serie di obblighi generali quali: preservare e ove possibile incrementare il fondo in trust, redigere periodicamente un rendiconto delle operazioni e agire con imparzialità nei confronti dei diversi beneficiari.

    Egli è personalmente responsabile per le perdite o per i danni derivanti da un illecito utilizzo dei beni in trust o qualora abbia violato le disposizioni previste nell’atto istitutivo o agito in conflitto di interessi (anche solo potenziale) sebbene nessun danno ne sia derivato al trust.

    Persona fisica o giuridica che decide di istituire il trust, trasferendo uno o più beni e/o diritti ad un Trustee.

    Al disponente spettano: la definizione delle regole di funzionamento, delle modalità di intervento del trustee, la scelta della legge regolatrice del trust e la nomina del Guardiano.

    In sede di redazione dell’atto istitutivo, il disponente può scegliere i soggetti beneficiari del trust oppure demandare il potere di nomina degli stessi al trustee o al guardiano. Disponente e Beneficiario possono anche coincidere nella stessa persona.

    Con il termine di Trust (letteralmente “affidamento”) si identifica il rapporto giuridico istituito, per atto tra vivi o mortis causa, da un soggetto definito “DISPONENTE” che pone dei beni sotto il controllo di un “TRUSTEE” per un fine determinato o nell’interesse di uno o più “BENEFICIARI”, ai quali, trascorso un determinato periodo di tempo, saranno poi trasferiti.

    Le regole per la costituzione del trust sono reperibili nell’ambito della legge n. 364 del 16 ottobre 1989, di ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, avente ad oggetto “la legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento”, e in vigore dal 1992.

    L’utilizzo di questo istituto si è maggiormente diffuso in Italia nei primi mesi del 2007, da quando la normativa italiana ne ha regolamentato gli aspetti fiscali.

    Attraverso l’istituzione del trust il soggetto disponente trasferisce la titolarità di alcuni beni al trustee, che ha il compito di gestirli secondo le disposizioni impartite nell’atto istitutivo del trust. Con l’atto di trasferimento di un bene in favore del trustee il disponente si spoglia della titolarità dei beni trasferiti, che quindi non fanno più parte del suo patrimonio, ma diventano parte del cosiddetto “patrimonio segregato” costituito dal Fondo che fa capo al trust.

    I beni appartenenti al Fondo sono di fatto tutelati da tutti i possibili “attacchi esterni”, in quanto, proprio per la struttura del Fondo:

    • non possono essere aggrediti da eventuali creditori del disponente, perché, a seguito del trasferimento al trustee, non si trovano più nel patrimonio del disponente stesso;
    • non possono essere aggrediti dai creditori personali del trustee perché non rientrano nel suo patrimonio personale;
    • non concorrono alla formazione della massa ereditaria del trustee in caso di morte dello stesso;
    • non rientrano ad alcun titolo nel regime patrimoniale legale della famiglia del trustee;
    • non sono utilizzabili per finalità divergenti rispetto a quelle predeterminate nell’atto istitutivo del trust;
    • non possono essere aggrediti dai creditori personali dei beneficiari fino a quando i beni inclusi nel Fondo del trust non siano oggetto di attribuzione ai beneficiari stessi da parte del trustee.

    In sostanza il patrimonio conferito al trust viene completamente “blindato” e potrà essere gestito esclusivamente negli interessi del soggetto beneficiario.

    Possono essere segregati in un trust tutti i beni che fanno parte di un patrimonio familiare o aziendale: titoli di credito, conti bancari e somme di denaro, azioni, quote di società immobiliari, preziosi ed opere d’arte, quote di fondi comuni d’investimento, azioni quotate in Italia o all’estero, immobili ecc. Inoltre, in un trust può entrare sia la piena proprietà, sia la nuda proprietà di un bene.

    Le modalità di istituzione di un Trust sono piuttosto semplici. L’unico requisito richiesto è la forma scritta che solitamente si concretizza in scrittura privata autenticata da un notaio, o atto pubblico o per testamento. E’ necessario distinguere tra atto istitutivo (sottoscritto dal Disponente e contente il regolamento, la nomina del Trustee, dei Beneficiari e del Guardiano, e l’enunciazione delle varie finalità e poteri) e i vari atti di dotazione del Fondo in Trust, tramite i quali il/i disponenti formano o incrementano il Fondo trasferendo beni al Trustee. Gli atti di dotazione del Fondo in trust possono essere infatti più di uno e susseguirsi anche a distanza di tempo l’uno dall’altro e devono essere redatti secondo la forma prevista per la tipologia di beni oggetto di trasferimento.

    Il Trust rappresenta quindi, uno straordinario strumento segregativo che permette di raggiungere livelli di protezione e privacy patrimoniali eccellenti.