Cos’è il trust?

Con il termine di Trust (letteralmente “affidamento”) si identifica il rapporto giuridico istituito, per atto tra vivi o mortis causa, da un soggetto definito “DISPONENTE” che pone dei beni sotto il controllo di un “TRUSTEE” per un fine determinato o nell’interesse di uno o più “BENEFICIARI”, ai quali, trascorso un determinato periodo di tempo, saranno poi trasferiti.

Le regole per la costituzione del trust sono reperibili nell’ambito della legge n. 364 del 16 ottobre 1989, di ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, avente ad oggetto “la legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento”, e in vigore dal 1992.

L’utilizzo di questo istituto si è maggiormente diffuso in Italia nei primi mesi del 2007, da quando la normativa italiana ne ha regolamentato gli aspetti fiscali.

Attraverso l’istituzione del trust il soggetto disponente trasferisce la titolarità di alcuni beni al trustee, che ha il compito di gestirli secondo le disposizioni impartite nell’atto istitutivo del trust. Con l’atto di trasferimento di un bene in favore del trustee il disponente si spoglia della titolarità dei beni trasferiti, che quindi non fanno più parte del suo patrimonio, ma diventano parte del cosiddetto “patrimonio segregato” costituito dal Fondo che fa capo al trust.

I beni appartenenti al Fondo sono di fatto tutelati da tutti i possibili “attacchi esterni”, in quanto, proprio per la struttura del Fondo:

  • non possono essere aggrediti da eventuali creditori del disponente, perché, a seguito del trasferimento al trustee, non si trovano più nel patrimonio del disponente stesso;
  • non possono essere aggrediti dai creditori personali del trustee perché non rientrano nel suo patrimonio personale;
  • non concorrono alla formazione della massa ereditaria del trustee in caso di morte dello stesso;
  • non rientrano ad alcun titolo nel regime patrimoniale legale della famiglia del trustee;
  • non sono utilizzabili per finalità divergenti rispetto a quelle predeterminate nell’atto istitutivo del trust;
  • non possono essere aggrediti dai creditori personali dei beneficiari fino a quando i beni inclusi nel Fondo del trust non siano oggetto di attribuzione ai beneficiari stessi da parte del trustee.

In sostanza il patrimonio conferito al trust viene completamente “blindato” e potrà essere gestito esclusivamente negli interessi del soggetto beneficiario.

Possono essere segregati in un trust tutti i beni che fanno parte di un patrimonio familiare o aziendale: titoli di credito, conti bancari e somme di denaro, azioni, quote di società immobiliari, preziosi ed opere d’arte, quote di fondi comuni d’investimento, azioni quotate in Italia o all’estero, immobili ecc. Inoltre, in un trust può entrare sia la piena proprietà, sia la nuda proprietà di un bene.

Le modalità di istituzione di un Trust sono piuttosto semplici. L’unico requisito richiesto è la forma scritta che solitamente si concretizza in scrittura privata autenticata da un notaio, o atto pubblico o per testamento. E’ necessario distinguere tra atto istitutivo (sottoscritto dal Disponente e contente il regolamento, la nomina del Trustee, dei Beneficiari e del Guardiano, e l’enunciazione delle varie finalità e poteri) e i vari atti di dotazione del Fondo in Trust, tramite i quali il/i disponenti formano o incrementano il Fondo trasferendo beni al Trustee. Gli atti di dotazione del Fondo in trust possono essere infatti più di uno e susseguirsi anche a distanza di tempo l’uno dall’altro e devono essere redatti secondo la forma prevista per la tipologia di beni oggetto di trasferimento.

Il Trust rappresenta quindi, uno straordinario strumento segregativo che permette di raggiungere livelli di protezione e privacy patrimoniali eccellenti.