Trustee (gestore)

É la figura più importante dell’intero istituto. Colui che in nome e per conto del Disponente riceve tali beni e/o diritti al fine di gestirli e amministrarli secondo le regole della diligenza e correttezza affinché il patrimonio del Trust, sia vincolato alle finalità stabilite in sede di redazione dell’atto istitutivo. Trustee possono anche essere trust company, ossia società che si occupano di assistere i clienti nella istituzione dei trust e nella successiva gestione dei patrimoni. Chiunque, purché legalmente capace di agire, può rivestire il ruolo di trustee.

Il Trustee ha la piena facoltà di gestire ufficialmente i beni del Disponente ma non ne diventa proprietario. Sulla carta ne detiene la titolarità (altrimenti non potrebbe disporne), ma questi non rientrano nel suo patrimonio personale o societario.

I beni in trust sono “segregati”, dunque sono separati dal patrimonio personale del Trustee e pertanto non aggredibili o assoggettabili alle pretese di eventuali creditori.

Il trustee, oltre agli obblighi previsti dall’atto istitutivo, deve rispettare una serie di obblighi generali quali: preservare e ove possibile incrementare il fondo in trust, redigere periodicamente un rendiconto delle operazioni e agire con imparzialità nei confronti dei diversi beneficiari.

Egli è personalmente responsabile per le perdite o per i danni derivanti da un illecito utilizzo dei beni in trust o qualora abbia violato le disposizioni previste nell’atto istitutivo o agito in conflitto di interessi (anche solo potenziale) sebbene nessun danno ne sia derivato al trust.